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I PARTITI
POLITICI NELLA COSTITUZIONE ITALIANA.
La Costituzione Italiana riconosce esplicitamente il ruolo dei Partiti
Politici quando scrive, all’art. 49, che «tutti i cittadini hanno il diritto
di associarsi liberamente in partiti per concorrere in modo democratico a
determinare la politica nazionale».
Da questa disposizione discendono quattro principi soprattutto:
1. La formazione dei partiti è libera: ogni partito ha diritto di cittadinanza
nello Stato italiano qualunque ne sia l’ideologia. L’unico limite a tale
libertà, scritto nell’art. XII delle disposizioni transitorie della
Costituzione, è la riorganizzazione del partito fascista.
2. La repubblica si fonda sul pluralismo dei partiti. L’uso del plurale
("partiti") nell’art. 49 della Costituzione implica che sarebbe inammissibile
un regime a partito unico.
3. Ai partiti è riconosciuta la funzione di determinare la politica nazionale,
in concorrenza tra di loro.
4. I partiti devono rispettare il metodo democratico.
Laddove l'espressione «metodo democratico» definisce il principio per cui la
minoranza deve rispettare le decisioni della maggioranza, ma ha la piena
libertà di agire, con tutti i mezzi pacifici a sua disposizione, per diventare
a sua volta maggioranza e assumere la guida del paese. È proprio del metodo
democratico la possibilità dell’alternanza pacifica al potere tra maggioranza
e minoranza.
Dal punto di vista giuridico i partiti politici in Italia sono organizzazioni
private che si configurano come associazioni non riconosciute e godono quindi
dell’ampia libertà d’azione che è prevista dal codice civile per queste
associazioni.
Non sono persone giuridiche e pertanto non sono sottoposti ai
controlli statali che il codice civile prevede per tali enti.
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